Iperammortamento: i sessanta giorni della conferma si contano sul calendario

L’iperammortamento reintrodotto dalla legge di bilancio 2026 non si ottiene con una domanda sola. Si ottiene con tre comunicazioni al GSE, in sequenza, ciascuna delle quali tiene in piedi la precedente. Chi salta un passaggio non prende un’agevolazione ridotta: la perde tutta.

Il punto su cui conviene fermarsi e’ il secondo passaggio, perche’ e’ quello in cui il tempo lavora contro l’impresa.

Tre comunicazioni, una catena

  • Comunicazione preventiva. L’impresa dichiara l’investimento che intende realizzare e prenota le risorse. E’ il momento in cui si fissa la posizione nella coda.
  • Comunicazione di conferma. Entro sessanta giorni dalla notifica di esito positivo, l’impresa deve dimostrare di avere trasformato l’intenzione in un impegno: ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il venti per cento del costo di acquisizione.
  • Comunicazione di completamento. A beni installati, interconnessi e collaudati, entro il termine finale previsto dalla misura.

La decadenza in uno qualsiasi dei passaggi intermedi fa cadere la prenotazione. Le risorse tornano nel monte generale e l’impresa, se vuole riprovare, ricomincia da capo — senza alcuna garanzia di trovare ancora fondi disponibili.

Sessanta giorni di calendario, non lavorativi

Le prime versioni delle istruzioni operative riportavano il termine in giorni lavorativi. L’aggiornamento ha corretto la dizione: i sessanta giorni sono giorni solari.

La differenza non e’ formale. Sessanta giorni lavorativi valgono, in concreto, quasi tre mesi di calendario; sessanta giorni solari ne valgono due. Nel conteggio entrano sabati, domeniche e festivita’, e la finestra operativa si accorcia di oltre due settimane lavorative nette. Chi ha ricevuto l’esito positivo a ridosso di agosto se ne accorge subito.

Il termine decorre dal giorno successivo alla notifica di esito positivo della comunicazione preventiva. Se il sessantesimo giorno cade di festivo, slitta al primo giorno lavorativo utile: e’ l’unica flessibilita’ rimasta, e non e’ molta.

Cosa serve davvero per confermare

La conferma non e’ l’invio di un modulo. E’ la prova che il vincolo contrattuale si e’ perfezionato. Servono tre elementi, tutti e tre:

  • un acconto non inferiore al venti per cento del costo di acquisizione del bene, pagato con strumenti tracciabili;
  • la fattura o la nota di addebito che quell’acconto giustifica;
  • l’accettazione formale dell’ordine da parte del fornitore, datata dentro la stessa finestra dei sessanta giorni.

Se manca uno solo dei tre, la comunicazione e’ invalida. Non incompleta: invalida.

Come lo imposterei

Il rischio, qui, non e’ interpretativo: e’ organizzativo. Nella pratica gestisco questa fase cosi’.

  • Negoziare l’acconto prima dell’esito. Le condizioni di pagamento e la conferma d’ordine si concordano con il fornitore mentre la preventiva e’ ancora in istruttoria, non dopo. I sessanta giorni non sono tempo per trattare.
  • Fissare la scadenza interna al quarantacinquesimo giorno. Quindici giorni di margine assorbono un bonifico che parte tardi, una fattura sbagliata, una firma che manca.
  • Pretendere una conferma d’ordine scritta e datata. Una mail di cortesia del commerciale non e’ un’accettazione formale.
  • Verificare la causale del bonifico e la sua riconducibilita’ alla fattura e al bene, prima di inviare, non in sede di controllo.

Sono accorgimenti banali. Costano poco e proteggono un beneficio che, sugli investimenti piu’ rilevanti, vale piu’ del costo del bene stesso.


Se stai valutando un investimento agevolabile o hai gia’ una preventiva accolta e vuoi mettere in sicurezza la scadenza, scrivimi.

Elaborazione personale su fonti normative ufficiali (decreto interministeriale 7 maggio 2026 e decreto direttoriale MIMIT 10 giugno 2026) e su documentazione di aggiornamento professionale consultata su banca dati Giuffrè Francis Lefebvre. Le valutazioni operative sono mie e non impegnano alcuna delle fonti citate.